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Diritto d’Autore ecco cosa succede dal 1 di aprile

diritto 'autoreE’ 1 di Aprile da oggi entra in vigore il temutissimo regolamento in materia di diritto d’autore. Il Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore promuove lo sviluppo dell’offerta legale di opere digitali e la loro corretta fruizione e definisce le procedure per l’accertamento da parte dell’Autorità delle violazioni commesse sulle reti di comunicazione elettronica. Sembra essere questa, per l’AGCOM (autorità delle comunicazioni in Italia) la modalità migliore per sconfiggere la pirateria in Italia.

Chi si sente leso del proprio diritto d’autore ed è titolare di diritti intellettuali o altro ed in particolare i  titolari dei diritti, le associazioni di settore e le società di gestione collettiva possono inviare un’istanza all’Autorità, compilando un apposito modulo, per chiedere la rimozione delle opere digitali diffuse in violazione dei diritti d’autore o dei diritti connessi, sia online che sui mezzi radiotelevisivi. Così come riporta proprio l’AGCom

La normativa viene studiata proprio per promuovere la cultura della legalità e una fruizione consapevole delle opere digitali è stato istituito un Comitato, con funzioni di monitoraggio dello sviluppo dell’offerta legale e della sua distribuzione sul mercato e di valorizzazione di iniziative a tutela della creatività e dell’industria culturale.

Di seguito è riportato l’elenco dei soggetti legittimati a presentare un’istanza all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con il fine di segnalare la violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi di un’opera digitale o di un servizio di media.
Si precisa che il procedimento non può essere promosso qualora per il medesimo oggetto e tra le stesse parti sia pendente un procedimento dinanzi all’Autorità giudiziaria.

Può presentare un’istanza per violazione del diritto d’autore o dei diritti connessi di un’opera digitale o di un servizio di media:

  • il soggetto titolare o licenziatario del diritto d’autore o dei diritti connessi con riferimento all’opera digitale o al servizio di media
  • il soggetto (per esempio associazioni di gestione collettiva o di categoria) con mandato conferito dal titolare o dal licenziatario del diritto

Per opera digitale si intende un’opera o parti di essa – di carattere sonoro, audiovisivo, fotografico, videoludico, editoriale e letterario, inclusi i programmi applicativi e i sistemi operativi per elaboratore – tutelata dalla Legge sul diritto d’autore (legge n. 633/1941) e diffusa su reti di comunicazione elettronica.

Per servizio di media audiovisivo o radiofonico si intende un programma televisivo e radiofonico predisposto da un fornitore all’interno di un palinsesto o di un catalogo – ovvero l’insieme dei contenuti unificati dallo stesso marchio editoriale e destinati alla fruizione del pubblico – mediante la trasmissione televisiva o radiofonica (art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 177/2005 e successive modificazioni).

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